Le novità per il 2016 su IMU, TARI, TASI
Anche quest'anno sono cambiate le disposizioni di legge riguardanti le imposte comunali facenti parte della IUC. Vediamo le principali novità.
Iniziamo con una prima buona notizia: per disposizione di legge sono sospese leggi regionali e deliberazioni comunali che prevedono aumenti rispetto ai livelli 2015. In sostanza, niente aumenti di aliquota! Per il 2016 i Comuni devono deliberare ed applicare le stesse aliquote e tariffe del 2015. L'unica eccezione è sulla tassa dei rifiuti e per i Comuni che hanno deliberato il dissesto o il predissesto finanziario.
Altre novità sono:
- l'esenzione dalla Tasi (tassa sui servizi indivisibili) e dall'IVIE (tassa sulle case all'estero) delle prime case, cioè case di abitazione principale e residenza anagrafica.
- Riduzioni sia dell'Imu che della Tasi per le case locate con canone concordato (3+2, per studenti, transitori) e per quelle in comodato a parenti entro il primo grado;
- Esenzioni Imu per le cooperative edilizie assegnate a studenti universitari e per gran parte dei terreni agricoli.
TARI - tassa sui rifiuti
Questa è l'unica imposta che può subire aumenti per il 2016. I calcoli del dovuto sono effettuati dal Comune che invia comunicazioni a casa con scadenze che variano a seconda del Comune.
TASI - tassa sui servizi indivisibili
Dal 2016 le case di abitazione, cioè le unità immobiliari in cui il possessore o l'utilizzatore e il so nucleo familiare hanno la residenza anagrafica, sono esenti dalla Tasi. Non sono esenti le unità immobiliari considerate “di lusso” (categoria catastale A1, A8 e A9).
Se l'utilizzatore non è il proprietario, il proprietario deve pagare la Tasi nella misura percentuale fissata per il 2015 dal Comune dove si trova l'immobile (variabile dal 70% al 90%).
Ad esempio se posseggo una sola casa, situata nel Comune di Bollate, a me intestata ma non vi ho la residenza ed è attualmente locata, non sono esente dalla Tasi ma devo pagarla nella misura del 70%.
Aliquote
Le aliquote Tasi per il 2015 sono confermate anche per il 2016, incluse le maggiorazioni che erano state applicate dai vari Comuni.
Per le seconde case, soggette sia a Tasi che a Imu, rimane la soglia massima di aliquota totale del 11,4 per mille.
Riduzioni
- Gli immobili locati a canone concordato (contratti 3+2, studenti e transitori) l'imposta è ridotta al 75%.
- Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché non vengono venduti o locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1% (1 per mille). Ogni Comune può decidere di azzerare l'aliquota o aumentarla fino allo 0,25%.
- Per le unità immobiliari, non di lusso, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le abitano, con contratto registrato, sia per l'Imu che per la Tasi, la base imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotta al 50%. Inoltre la Tasi deve essere pagata solo dal proprietario nella misura fissata dal Comune tra il 70% e il 90%, come per gli immobili locati.
IMU - imposta municipale
Come per la Tasi, l'imposta calcolata con l'aliquota base per gli immobili locati a canone concordato (contratti 3+2, per studenti, transitori) è ridotta al 75%. L'aliquota base dell'Imu è lo 0,76% variabile dai Comuni fino a massimo 0,3%.
Inoltre, le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le abitano, beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile.
Sono esenti da IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizie adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e quelle destinate agli studenti universitari, anche in mancanza del requisito della residenza anagrafica.
L'IMU agricola resta solo per i proprietari di terreni di pianura non coltivatori diretti o imprenditori professionali.
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